In questo articolo troverete alcune definizioni semplici, ma importanti per comprendere le differenze tra i principali termini che si usano nelle politiche sulla genitorialità. 

 

Congedo di paternità

E’ un periodo di astensione obbligatoria per i padri lavoratori dipendenti, anche adottivi o affidatari, che può essere usufruito entro e non oltre il quinto mese di vita del/la figli*. 

Per obbligatorio s’intende che il datore di lavoro non può pretendere l’esercizio della prestazione lavorativa del soggetto che richiede il congedo di paternità. 

Il congedo di paternità viene retribuito, come quello di maternità all’80% dell’ultima retribuzione percepita.

In Italia, il congedo di paternità previsto è di 10 giorni. 

Solo in alcune specifiche situazione (morte del/la figli*, grave infermità della madre o abbandono del/la figl*…) il congedo di paternità può essere esteso a 5 mesi (al pari del congedo di maternità).

 

Congedo di maternità

S’intende l’astensione obbligatoria dal lavoro per la lavoratrice per un periodo di 5 mesi. ll datore di lavoro, quindi non può richiedere prestazioni lavorative nel periodo compreso fra i 2 mesi prima della data presunta del parto e i 3 mesi dopo la data effettiva dello stesso. 

Come per il congedo di paternità, quello di maternità viene retribuito all’80% rispetto alla retribuzione media giornaliera pagata dall’INPS.

 

Congedo parentale

È il diritto che madri e padri hanno di fruire di un congedo dal lavoro per la durata massima di 10 mesi all’anno, da ripartire tra entrambi i genitori, durante i primi 12 anni di vita del bambino. 

Alla madre e al padre competono rispettivamente un massimo di 6 mesi di congedo parentale, in modo ripartito, sempre senza superare i 10 mesi complessivi. 

Fino al sesto anno di vita del bambino, l’indennità dovuta è pari al 30% della retribuzione.

Il recente Jobs act (D. Lgs. n. 80/2015, in vigore dal 25 giugno 2015) ha stabilito che è possibile fruire del congedo parentale ad ore, anziché a giorni, a condizione che ci si assenti per un numero di ore giornaliero inferiore alla metà dell’orario medio giornaliero di servizio.