La nostra campagna di sensibilizzazione nasce con l’intento di ampliare il dibattito sul congedo di paternità, tema ancora marginale nella nostra società. L’obiettivo è quello di arrivare ad istituire un congedo di paternità equo, di durata paragonabile al congedo di maternità. Prima di tutto, però, occorre avere ben chiaro ciò di cui stiamo parlando.
In Italia il congedo di paternità è stato introdotto per la prima volta solo nel 2012, con l’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Tale articolo riportato in Gazzetta Ufficiale stabilisce quanto segue:
‘Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015:
a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre è riconosciuta una indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100 per cento della retribuzione […] ‘
Viene quindi istituito, in via sperimentale, un congedo obbligatorio di un solo giorno ed un congedo facoltativo di due giorni, alternativo al congedo di maternità della madre, fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. Se il tempo messo a disposizione di un padre lavoratore per stare accanto alla figlia o figlio appena nati è estremamente esiguo, tale legge ha avuto tuttavia il merito di introdurre il tema, prima del tutto assente.
Cosa è successo dopo questo primo periodo per cosi dire ‘sperimentale’?
L’articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ritorna sul tema e afferma quanto segue:
‘L’applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente e’ aumentata a due giorni per l’anno 2017 e a quattro giorni per l’anno 2018, che possono essere goduti anche in via non continuativa [..] Per l’anno 2018 il padre lavoratore dipendente puo’ astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima ‘
Quindi la norma viene prorogata per altri due anni, dando il via ad un lento aumento del periodo destinato al congedo di paternità: due giorni obbligatori nel 2017, che diventano quattro nel 2018.
Qualcosa di analogo succede anche nel 2019, quando con l’articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) la normativa riguardante il congedo di paternità viene prorogata e finanziata per un ulteriore anno, aumentando a cinque il numero dei giorni di congedo obbligatorio. Stesso percorso legislativo anche per l’anno 2020, l’articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) conferma quanto precedentemente introdotto e aumenta ulteriormente il numero dei giorni di congedo di paternità obbligatorio, arrivando a sette. Ed in seguito per l’anno 2021, quando l’articolo 1, comma 363, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha ulteriormente aumentato a dieci il numero dei giorni di congedo obbligatorio ed ha ampliato la tutela del congedo stesso prevedendone la fruizione anche nel caso di morte perinatale del figlio.
Un percorso frammentato quindi, fatto di rinnovi annuali, fondi da reperire di volta in volta e conferme all’ultimo minuto. Eppure sempre in crescendo. Da quando la norma è stata introdotta nel 2012 come una sperimentazione, non è stata più abbandonata, e di anno in anno è stata anzi rafforzata.
Infine arriviamo ad oggi, la legge di bilancio 2022 in approvazione prevede che il congedo di paternità obbligatorio di dieci giorni diventi una norma strutturale, entrando definitivamente nel diritto del lavoro, superando il meccanismo dei rinnovi annuali.
In dieci anni sono stati fatti indubbiamente dei passi avanti per riconoscere questo diritto dei lavoratori. Ma il cammino per raggiungere un congedo di paternità equo è ancora lungo. Dieci giorni sono oggettivamente pochi se l’obiettivo ultimo è quello di ‘sostenere la genitorialità e promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia’, come si prefiggeva la norma originaria.
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